Il socio che esce dalla snc non risponde dei successivi canoni di locazione non pagati
Non presenta rilievo il fatto che il contratto di locazione sia stato sottoscritto anteriormente
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29306/2023, ha stabilito che, una volta riscontrata la regolare pubblicità dell’avvenuto scioglimento del rapporto tra un socio e una snc (nel caso di specie, in esito all’esercizio del diritto di recesso), vige la limitazione della responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali fino alla data di scioglimento del rapporto e, dunque, risponde dei soli canoni di locazione maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale, dovendo escludersi, invece, l’invocabilità di una sua persistente responsabilità per i canoni successivi alla cessazione del rapporto con la società.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2290 c.c., “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41