Attestazione dei canoni concordati riutilizzabile per i contratti futuri
Essa può essere fatta valere per quelli successivi aventi lo stesso contenuto
La L. 9 dicembre 1998 n. 431 ha introdotto i contratti a “canone concordato” ove il canone non può superare i valori riportati negli accordi territoriali e la durata minima non può essere inferiore a tre anni per i contratti abitavi e sei mesi per quelli universitari.
La definizione delle convenzioni nazionali, a cui devono conformarsi gli accordi territoriali dei singoli Comuni, è stata demandata ad appositi provvedimenti attuativi, il primo dei quali, datato 8 febbraio 1999, cui è seguito il DM 30 dicembre 2002, precisava che l’assistenza delle organizzazioni di categoria alla stipula dei contratti fosse meramente facoltativa per cui il contratto era valido anche se privo della sottoscrizione di tali soggetti.
Il DM 16 gennaio 2017, emanato in base alla nuova convenzione nazionale ...
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