Su IPAB e sovraindebitamento questione solo in apparenza chiusa
La Cassazione ha esaminato la legittimazione dell’accesso di tali enti pubblici alle procedure sotto il profilo processuale e non sostanziale
Con la sentenza n. 30814 depositata ieri, la Cassazione si sofferma sulla vexata quaestio relativa alla legittimazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) – enti pubblici con finalità di provvedere all’assistenza in favore di anziani non autosufficienti e di disabili – ad accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, segnatamente, alla procedura di accordo di composizione della crisi di cui alla previgente L. 3/2012.
Il tema, già dibattuto e di non poco conto sotto la vigenza della L. 3/2012, appare attuale ancora oggi con il Codice della crisi (CCII). La questione non pare, comunque, potersi dire risolta, quanto meno ad avviso di chi scrive, dalla sentenza in commento.
La vicenda sottesa alla pronuncia trae origine dai seguenti ...