Superbonus rafforzato in condomini e aggregati edilizi solo all’unanimità
Per la rinuncia al contributo per la ricostruzione al fine di beneficiare dell’agevolazione serve il consenso di tutti i proprietari
Sino alla fine del 2025, gli interventi agevolati ai fini del superbonus che hanno per oggetto immobili danneggiati in modo rilevante da eventi sismici (come da certificazione AeDES con esito di inagibilità B, C o E), possono beneficiare della “originaria” percentuale del 110%, senza dunque alcun decalage 90-70-65%, sulle spese eccedenti il contributo spettante per la ricostruzione.
Laddove si rinunci volontariamente al contributo per la ricostruzione altrimenti spettante, i tetti massimi unitari di spesa agevolata, per gli interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica e “trainanti” di riduzione del rischio sismico, vengono incrementati del 50%.
La Guida Agenzia delle Entrate “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus ...
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