L’ausiliario deve valutare la fattibilità del piano di liquidazione
Dubbi sulla prededucibilità dei compensi dell’advisor
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del DLgs. 14/2019) è quella procedura concorsuale a cui l’imprenditore, in crisi o insolvente, può accedere solo nel caso in cui non siano percorribili le soluzioni individuate dall’art. 23 commi 1 e 2 lett. b) del DLgs. 14/2019.
Preliminarmente, è necessario che la constatazione di tale impossibilità si ponga a valle di un concreto percorso di trattative avutesi tra le parti interessate e che queste si siano svolte nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. L’esperto è chiamato a darne notizia nella relazione finale che, tra l’altro, potrebbe già contenere la stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’intero patrimonio (decreto dirigenziale 28 settembre 2021, Sez. ...