Usucapione possibile anche in pendenza del fallimento
La sentenza di fallimento trascritta non interrompe il possesso ad usucapionem
La pronuncia della Cassazione n. 28880/2023 ha ribadito il principio secondo il quale la sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del RD 267/42, sono inidonee a interrompere il decorso tempo per l’acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore per il recupero del bene, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 1165 e 1167 c.c.
La trascrizione della sentenza di fallimento nei registri immobiliari può essere invocata per valutare l’opponibilità al fallimento di atti di acquisto della proprietà immobiliare a titolo derivativo, ma non di atti di acquisto della proprietà a titolo originario, come nel caso dell’usucapione, posto che il fallimento determina ai sensi
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