Impatriati anche senza collegamento tra rientro e inizio dell’attività
Il requisito richiesto dalla prassi non è stato confermato dalla giurisprudenza di merito
La prassi dell’Agenzia delle Entrate è solida nel richiedere, ai fini dell’accesso al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (nella formulazione attualmente vigente), la sussistenza di un collegamento funzionale tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa in tale Stato. Ciò, pur in assenza di previsioni normative in tal senso.
Il principio è stato affermato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.1 e ripreso in particolare dalla risposta a interpello 13 febbraio 2020 n. 59, riferito ad una persona trasferitasi fisicamente in Italia nel mese di maggio di un determinato anno che ha concretamente iniziato l’attività lavorativa nel mese di settembre dello stesso anno: l’Agenzia, in tal caso, ha ...