Il socio che recede non controlla la srl
Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza n. 661/2023, ha precisato come, dalla condivisa impostazione dell’efficacia immediata della dichiarazione di recesso, da quando tale manifestazione di volontà viene portata a conoscenza della società, derivi che il socio receduto di una srl si trasformi in un mero creditore della società per il rimborso della quota e, conseguentemente, perda la propria legittimazione a esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476 comma 2 c.c. (cfr. Trib. Roma 3 agosto 2016).
Peraltro, il socio recedente appare, comunque, tutelato (nell’ottica di una corretta liquidazione della propria quota) dalla possibilità, prevista dall’art. 2473 comma 3 c.c., di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto il quale, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante.
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