Regolamentato il rilascio del parere di congruità degli ODCEC sugli onorari
Il parere costituisce titolo esecutivo se non è impugnato dal cliente entro 40 giorni dalla notifica
Il CNDCEC, con l’Informativa n. 142 di ieri, ha trasmesso ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il Regolamento – approvato nella seduta del 9 novembre scorso – disciplinante il procedimento volto a ottenere il parere di congruità degli onorari richiesti dal professionista, di cui all’art. 7 della L. 49/2023.
Ai sensi della norma citata, in alternativa al procedimento per ingiunzione e a quello di cui all’art. 14 del DLgs. 150/2011, il professionista che non abbia ottenuto dal cliente il pagamento del suo compenso può domandare all’Ordine di appartenenza l’emissione di un “parere di congruità” degli onorari richiesti. Tale parere costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate,
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