Conferimenti minusvalenti in realizzo controllato con continuità di valori fiscali
La partecipazione ricevuta dal conferente dovrebbe assumere il medesimo valore fiscale della partecipazione conferita
In presenza dei requisiti di cui all’art. 177 commi 2 e 2-bis del TUIR, i conferimenti di partecipazioni sono soggetti al regime di c.d. “realizzo controllato” secondo il quale, ai fini della determinazione del reddito del conferente, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società sono valutate “in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Il risultato fiscale dell’operazione è, quindi, ancorato alle scelte di valorizzazione contabile della partecipazione e, di conseguenza, può essere “controllato”, al punto di rendere l’operazione fiscalmente irrilevante in capo al conferente, qualora vi sia coincidenza tra il valore attribuito alla partecipazione