Rinviata la deducibilità di perdite su crediti di banche e assicurazioni
Ulteriormente rivisto il regime transitorio di deducibilità già più volte ritoccato in passato
L’art. 1 commi 49-51 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) interviene di nuovo sul regime transitorio previsto dall’art. 16 commi 3-4 e 8-9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.
Nessuna novità ha interessato, invece, le imprese mercantili, industriali e di servizi, alle quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 101 comma 5 e 106 comma 2 del TUIR.
Si ricorda che, dal 2015, sono interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 comma 3 del TUIR):
- le svalutazioni e le perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale ...