Rimborso del credito IVA sospeso anche senza l’autorizzazione del giudice fallimentare
Rigetto della compensazione con efficacia solo endoprocedimentale
Con l’ordinanza n. 34421 dell’11 dicembre 2023, la Corte di Cassazione si è espressa a favore della facoltà dell’Agenzia delle Entrate di sospendere il rimborso di un credito fiscale, maturato ante procedura fallimentare, in presenza di un contestuale debito della società fallita per carichi tributari affidati all’agente della riscossione, regolarmente insinuati e ammessi al passivo della procedura, e ciò quand’anche il giudice fallimentare abbia rigettato l’istanza di compensazione erariale.
La vicenda in commento ha visto coinvolte le cessionarie di un credito IVA, maturato prima del fallimento ma chiesto a rimborso dal curatore cinque anni dopo l’apertura della procedura sul presupposto della cessazione dell’attività, e successivamente ceduto
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