La STP che non paga il contributo annuale può essere sospesa
Una STP iscritta all’Albo che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale al consiglio dell’Ordine può essere sospesa ai sensi dell’art. 54 comma 1 del DLgs. 139/2005.
Così afferma il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 161/2023, rispondendo a un quesito dell’Ordine di Bolzano e precisando che l’obbligo di corresponsione del contributo annuale di cui all’art. 12 comma 1 lett. p) del DLgs. 139/2005 discende dall’iscrizione all’Albo.
Di conseguenza, detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all’Albo, siano essi professionisti individuali o STP costituite ai sensi dell’art. 10 della L. 183/2011. Infatti, al pari dei professionisti individuali, l’iscrizione all’Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all’art. 1 del DLgs. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l’esercizio della medesima professione in forma societaria.
Ne consegue che la posizione della STP è equiparabile a quella di qualunque iscritto anche in relazione all’ipotesi di morosità disciplinata dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 139/2005, alla quale dovrà far seguito la sanzione della sospensione.
D’altronde, come rileva il CNDCEC, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della L. 183/2011, la STP, al pari dei soci professionisti, è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41