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La STP che non paga il contributo annuale può essere sospesa

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 gennaio 2024

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Una STP iscritta all’Albo che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale al consiglio dell’Ordine può essere sospesa ai sensi dell’art. 54 comma 1 del DLgs. 139/2005.
Così afferma il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 161/2023, rispondendo a un quesito dell’Ordine di Bolzano e precisando che l’obbligo di corresponsione del contributo annuale di cui all’art. 12 comma 1 lett. p) del DLgs. 139/2005 discende dall’iscrizione all’Albo.

Di conseguenza, detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all’Albo, siano essi professionisti individuali o STP costituite ai sensi dell’art. 10 della L. 183/2011. Infatti, al pari dei professionisti individuali, l’iscrizione all’Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all’art. 1 del DLgs. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l’esercizio della medesima professione in forma societaria.
Ne consegue che la posizione della STP è equiparabile a quella di qualunque iscritto anche in relazione all’ipotesi di morosità disciplinata dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 139/2005, alla quale dovrà far seguito la sanzione della sospensione.

D’altronde, come rileva il CNDCEC, ai sensi dell’art. 10 comma 7 della L. 183/2011, la STP, al pari dei soci professionisti, è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.

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