Indennità per congedo straordinario comprensiva del rateo della tredicesima
Con il messaggio n. 30 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcune precisazioni con riguardo ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario ex art. 42 del DLgs. 151/2001. Secondo quanto disposto dal comma 5-ter della norma in esame, l’indennità corrisponde all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; il comma 5-quinquies della norma in esame dispone poi che tale periodo non rilevi ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR.
Considerato il riferimento normativo anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”, l’INPS conferma l’orientamento espresso in passato (circ. n. 64/2001 e n. 32/2012), in base al quale durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
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