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Indennità per congedo straordinario comprensiva del rateo della tredicesima

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 gennaio 2024

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Con il messaggio n. 30 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcune precisazioni con riguardo ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario ex art. 42 del DLgs. 151/2001. Secondo quanto disposto dal comma 5-ter della norma in esame, l’indennità corrisponde all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; il comma 5-quinquies della norma in esame dispone poi che tale periodo non rilevi ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR.

Considerato il riferimento normativo anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”, l’INPS conferma l’orientamento espresso in passato (circ. n. 64/2001 e n. 32/2012), in base al quale durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

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