Ricognizione del debito con effetto confermativo di un preesistente rapporto
Sul curatore grava l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale
La Cassazione, con l’ordinanza n. 34609/2023, ha stabilito che, in tema di ricognizione del debito, il curatore fallimentare è soggetto alla presunzione relativa di cui all’art. 1988 c.c., che lo legittima a dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o comunque il venir meno degli effetti del rapporto negoziale in base al quale il fallito (con atto di data certa anteriore al fallimento e dunque opponibile alla massa) si sia riconosciuto debitore di un terzo che, in forza di tale ricognizione, insinui il corrispondente credito al passivo fallimentare.
Al fine di giungere a tale assunto, la Corte muove da una riflessione circa la natura dell’istituto civilistico della ricognizione di debito, rilevando che essa ha effetto confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio ...
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