Merito a rischio se si opta per la tutela cautelare
Rimessione in primo grado impraticabile per violazione delle garanzie processuali
Il decreto delegato in materia di contenzioso tributario (DLgs. 220/2023) in esito alla legge di riforma fiscale (L. 111/2023), tra le altre novità vede l’introduzione di un “giudizio per direttissima” ex art. 47-ter del DLgs. 546/92 rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, che si inserisce nella fase cautelare.
Ove il ricorrente invochi la sospensione dell’atto nel processo ex art. 47 del DLgs. 546/92, il giudice tributario di primo grado (in composizione monocratica o collegiale) diviene immediatamente detentore del potere di decidere direttamente sul merito della controversia anziché sulla domanda cautelare.
Il giudice tributario, infatti, in esito all’udienza cautelare potrà decidere in camera di consiglio il merito,
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