Autoriciclaggio retroattivo con reato presupposto antecedente alla nuova fattispecie
Il profitto del delitto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego in attività di denaro, beni e altre utilità provenienti dal reato presupposto
La responsabilità penale per autoriciclaggio può derivare anche da reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 186/2014 che ha – appunto – introdotto la nuova fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 c.p.
Nelle ampie motivazioni della sentenza n. 1309, depositata ieri, la Cassazione conferma quell’orientamento interpretativo che, a proposito di fattispecie in cui il delitto presupposto era costituito da un reato fiscale, ha affermato che non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 2 c.p., in relazione a un reato, quale quello di autoriciclaggio, in cui l’elemento materiale risulta posto in essere in epoca successiva all’introduzione della predetta normativa e quello presupposto – già previsto dalla legge ...