Possibile il sequestro «impeditivo» delle quote dell’estraneo al reato
Non rileva la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione supposta illecita
È legittimo il sequestro delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata a impedire la protrazione dell’ipotizzata attività criminosa. In un caso di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 322 del DLgs. 14/2019), la sentenza n. 1826, depositata ieri dalla Cassazione, precisa che ciò che rileva non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita.
D’altra parte il sequestro preventivo può essere strumento idoneo a impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto (anche
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