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Venerdì, 6 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Nella liquidazione giudiziale impugnazione con doppia decorrenza

In assenza di comunicazione dell’esecutività dello stato passivo si applica il termine lungo

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 25 gennaio 2024

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Aperta la liquidazione giudiziale, il creditore concorsuale (cioè con titolo anteriore alla procedura) ha facoltà di proporre insinuazione al passivo e il DLgs. 14/2019 (CCII) disciplina l’udienza di discussione, la formazione ed esecutività dello stato passivo e la comunicazione dell’esito dell’accertamento (artt. 203, 204 e 205 del CCII).

Nel procedimento di verifica del passivo il giudice delegato e il curatore da organi della procedura, con vigilanza del primo sui (pieni) poteri gestori del secondo, “cambiano l’abito” e divengono rispettivamente giudice della decisione e parte processuale. In tale veste, il curatore solleva tutte le eccezioni (intese come fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, l’inefficacia del titolo ...

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