Nella liquidazione giudiziale impugnazione con doppia decorrenza
In assenza di comunicazione dell’esecutività dello stato passivo si applica il termine lungo
Aperta la liquidazione giudiziale, il creditore concorsuale (cioè con titolo anteriore alla procedura) ha facoltà di proporre insinuazione al passivo e il DLgs. 14/2019 (CCII) disciplina l’udienza di discussione, la formazione ed esecutività dello stato passivo e la comunicazione dell’esito dell’accertamento (artt. 203, 204 e 205 del CCII).
Nel procedimento di verifica del passivo il giudice delegato e il curatore da organi della procedura, con vigilanza del primo sui (pieni) poteri gestori del secondo, “cambiano l’abito” e divengono rispettivamente giudice della decisione e parte processuale. In tale veste, il curatore solleva tutte le eccezioni (intese come fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, l’inefficacia del titolo ...
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