Riciclaggio escluso se il reato presupposto è solo «tentato»
La Cassazione, nella sentenza n. 3131/2024, ha precisato che per la configurazione del delitto di riciclaggio occorre:
- che sussista il provento di un reato;
- che tale provento sia oggetto di operazioni volte a ostacolare la provenienza illecita del bene provento di reato da parte di chi non lo ha consumato.
Se non sussiste il provento del reato presupposto manca l’oggetto giuridico del riciclaggio.
Di conseguenza, deve ritenersi che il reato alla base del riciclaggio non può mai essere solo “tentato”, non avendo prodotto, a causa dell’interruzione dell’azione criminosa, alcun provento.
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