Nuovo codice tributo per le mance detassate in sede di dichiarazione dei redditi
Con la risoluzione n. 11/2024, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con riferimento all’imposta sostitutiva applicata sulle mance destinate ai lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, indicando il codice tributo da utilizzare per il versamento, mediante modello F24, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che l’art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) stabilisce che, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità e riversate agli stessi lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni ivi indicate.
Con la risoluzione n. 16/2023, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta applicata dal sostituto d’imposta. Tuttavia, tale imposta, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Proprio per consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, viene ora istituito l’apposito codice tributo “1838”, che dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito.
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