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Domenica, 13 ottobre 2024

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Tutela cautelare vasta per i controlli del socio non amministratore di srl

/ REDAZIONE

Sabato, 2 marzo 2024

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Il Tribunale di Torino, nell’ordinanza del 10 febbraio 2023, ha precisato che l’istanza cautelare proposta dal socio non amministratore di srl, ai sensi dell’art. 2476 comma 2 c.c., non richiedendo alcuna futura introduzione di un giudizio di merito non eccede – sul piano della strumentalità – i contenuti possibili del suo diritto di ispezionare i documenti inerenti alla società e di informarsi sull’andamento degli affari ove proposta nella forma di un ricorso ex art. 700 c.p.c., di evidente contenuto integralmente anticipatorio.

Salvi casi di palese violazione del dovere di buona fede e salve le esigenze di riservatezza della società – che possono comportare l’adozione di accorgimenti opportuni, come il mascheramento di dati sensibili o la stipulazione di accordi di riservatezza – negare al socio la possibilità di estrarre copia dei documenti, sia pure a sue spese, si traduce in una violazione mediata del diritto del socio a esercitare il controllo in questione.

L’interesse del socio a informarsi e ispezionare la documentazione relativa alla gestione non è strettamente legato al tempo di formazione del singolo documento ed è ben possibile che una verifica sull’operato degli amministratori, anche, ma non soltanto, ai fini di un’azione di responsabilità, richieda l’esame combinato di documenti formatisi in tempi diversi, purché tuttora conservati dalla società (e quindi nell’arco dei dieci anni previsti dall’art. 2220 c.c.).

L’interesse del socio a informarsi e ispezionare i documenti sociali, per sua natura, è normalmente incompatibile con i tempi di un giudizio ordinario di cognizione. Pertanto, il ritardo di qualche mese tra richiesta di accesso e proposizione dell’istanza cautelare non è tale da inficiare l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

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