ACCEDI
Martedì, 21 gennaio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Un’ampia procura può rivelare una amministrazione di fatto

/ REDAZIONE

Sabato, 2 marzo 2024

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 8922/2024, ha ribadito che la prova della posizione di amministratore di fatto:
- si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società – quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti – ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Cass. n. 8479/2017);
- può trarsi anche dal conferimento di una procura generale ad negotia quando, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di poteri ampi ed autonomi, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (cfr. Cass. n. 4865/2022).

A fronte di tali indicazioni generali è reputata corretta la decisione di merito di ritenere desumibile la posizione di amministratore di fatto dell’imputato dai seguenti elementi:
- la presenza di una procura di ampia durata (venti anni) per compiere operazioni per conto della società;
- il fatto di firmarsi nelle comunicazioni esterne alla società come suo “procuratore” (e non solo “direttore del personale”), rendendo palese un ruolo di rappresentanza piena della società;
- il fatto che, in ogni caso, per un periodo molto significativo, fossero sicuramente presenti poteri attinenti non solo alla direzione del personale ma anche all’acquisto e alla vendita di beni.

TORNA SU