Nell’opposizione allo stato passivo menzione dei documenti prodotti
Affinché scatti il dovere del giudice di acquisire d’ufficio i documenti, è sufficiente solo che l’opponente ne faccia menzione nell’atto di opposizione
La Corte di Cassazione n. 4322/2024 ha affermato il principio secondo il quale, ai sensi degli artt. 99 e 209 del RD 267/42, nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa (LCA) – come nel fallimento – l’opponente, a pena di decadenza, ex art. 99 comma 2 n. 4) del RD 267/42, deve menzionare nel ricorso in opposizione soltanto i documenti di cui intende avvalersi, che sono stati già prodotti nel corso della verifica dei crediti svolta dal commissario liquidatore. In difetto della produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporne l’acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.
Secondo un consolidato orientamento, è sufficiente che l’opponente, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41