Imposta sostitutiva sui compensi da ripetizioni anche se l’attività è abituale
Il regime speciale ex L. 145/2018 e il regime forfetario ex L. 190/2014 non sono tra loro compatibili
L’imposta sostitutiva sui compensi da ripetizioni (L. 145/2018) è applicabile anche se l’attività è svolta in via abituale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e fatturazione delle prestazioni rese. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63 pubblicata ieri.
L’art. 1 commi 13-16 della L. 145/2018 prevede l’applicabilità di un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale, pari al 15%, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato comunicano all’Amministrazione di appartenenza l’esercizio
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