Istituito il codice tributo per il credito d’imposta per policlinici universitari non costituiti in azienda
Con la risoluzione n. 15 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7054” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda.
L’art. 25 comma 4-duodecies del DL 162/2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d’imposta, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca.
Le modalità di concessione e di fruizione del contributo sono state definite con il DM 13 dicembre 2022. I beneficiari dell’agevolazione possono visualizzare l’importo del credito spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito d’imposta, indicato nel cassetto fiscale (formato “AAAA”).
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