Situazione patrimoniale infrannuale di scissione sempre omissibile con l’unanimità
Il consenso unanime deve essere espresso dai soci e dai possessori di strumenti finanziari con diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione
Ai sensi dell’art. 2501-quater c.c. (in quanto richiamato, per le scissioni, dall’art. 2506-ter comma 1 c.c.), l’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla scissione deve redigere una situazione patrimoniale della società (seguendo gli stessi criteri applicabili in sede di redazione del bilancio di esercizio), la quale deve essere predisposta con riferimento a una data non anteriore di oltre 120 giorni a quello in cui il progetto di fusione viene depositato presso la sede della società.
La predisposizione dell’apposita situazione patrimoniale infrannuale può essere omessa dall’organo amministrativo nei seguenti casi:
- quando ricorre la condizione prevista dall’art. 2501-quater comma 2 c.c., in quanto richiamato dall’art. 2506-ter comma ...