Plusvalenza dubbia per l’immobile ceduto a lavori superbonus non finiti
Al fine del calcolo del decennio rileva la data di ultimazione dei lavori per i quali si è fruito del superbonus
Dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
L’art. 1 commi 64-66 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), infatti, aggiungendo la lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR prevede che rientrino tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati” con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, “che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della
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