Effetto sospensivo sull’esecuzione forzata con somma non incassata dal creditore
In tale ipotesi, l’effetto inibitorio della sospensione precluderà la soddisfazione del creditore
L’articolata sentenza con cui il Tribunale di Parma, il 31 ottobre 2023, ha dichiarato aperta la procedura familiare di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da due coniugi conviventi ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII) traduce, anche nel contesto di una procedura liquidatoria minore presentata dopo l’entrata in vigore del CCII, antichi principi che la giurisprudenza di merito, pur nel panorama di un dibattito complesso, già aveva avuto modo di sviluppare con la previgente normativa, ora implicitamente abrogata, di cui alla L. 3/2012.
La vexata quaestio riaffrontata dalla sentenza in commento afferisce ai delicati rapporti intercorrenti tra la procedura esecutiva individuale
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