Stessa sanzione per l’artigiano in caso di tardiva denuncia di malattia o infortunio
In entrambi i casi per l’imprenditore artigiano si verifica la sola decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo precedente la comunicazione
Con riguardo al regime sanzionatorio da applicare in caso di ritardo o di omissione della denuncia per malattia professionale da parte del titolare di impresa artigiana (o dei soci titolari) all’INAIL, la disciplina prevista dal DPR 1124/65 (c.d. Testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) perviene a una medesima soluzione sia quando l’evento protetto integri un infortunio, sia quando lo stessi integri una malattia.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7225 depositata ieri, 18 marzo 2024.
Nel caso di specie, la vicenda traeva origine dal ricorso formulato da due titolari di un’impresa artigiana avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a entrambi, quali ...
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