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Mercoledì, 14 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Valutazione prospettica per il nuovo sovraindebitamento

Si può prescindere da uno stato di radicale impotenza finanziaria del debitore

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 6 maggio 2024

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Foriera di spunti interessanti per gli operatori del settore è la sentenza con cui, in data 4 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Brescia ha accolto il reclamo presentato da un debitore sovraindebitato ai sensi dell’art. 50 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi (CCII), avverso il decreto del Tribunale di Bergamo. 

Quest’ultimo aveva respinto il ricorso diretto all’apertura, nei confronti del sovraindebitato, di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 del CCII, avendo ravvisato l’insussistenza, in capo al debitore istante, del presupposto oggettivo di accesso alla procedura, ovverosia lo stato di sovraindebitamento come definito dal combinato disposto dell’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del CCII. La Corte d’Appello di Brescia

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