Modifiche allo statuto di fondazione ex Ipab solo col rispetto della volontà del fondatore
La gestione trova un limite nella conformazione allo scopo cui l’ente è preordinato
L’art. 4 comma 2 del DLgs. 117/2017 primo periodo, nell’individuare gli enti che non fanno parte del Terzo settore, include in tale categoria gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 165/2001.
Nel terzo periodo si puntualizza, tuttavia, che sono escluse dall’ambito di applicazione della norma appena citata – e sono, perciò, ETS – le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non,
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