La prosecuzione dell’attività con altra società non è bancarotta per distrazione
La distrazione va riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili
La prosecuzione dell’attività commerciale, sotto altre insegne, di una società fallita non è sufficiente a integrare la distrazione rilevante per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per tale ragione, la sentenza
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