La prosecuzione dell’attività con altra società non è bancarotta per distrazione
La distrazione va riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili
La prosecuzione dell’attività commerciale, sotto altre insegne, di una società fallita non è sufficiente a integrare la distrazione rilevante per la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per tale ragione, la sentenza n. 23577 depositata ieri dalla Cassazione, ha annullato la condanna per bancarotta pronunciata in primo e secondo grado nei confronti dell’amministratore di una srl fallita accusato di distrazione del complesso aziendale e di sviamento della clientela.
I giudici di legittimità evidenziano come, nelle precedenti sentenze, non fosse stato accertato l’effettivo oggetto della distrazione, limitandosi a identificarlo con la “azienda” gestita dalla fallita. Prova dell’avvenuta distrazione, secondo i giudici del merito, era infatti rappresentata dall’asserita
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