Nuove restrizioni per il credito d’imposta da super ACE
Estese dal legislatore le cautele già previste per i bonus edilizi, con blocco delle cessioni a catena e controlli preventivi
Il DL 29 marzo 2024 n. 39 interviene, in via residuale, con norme di cautela sull’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla “super ACE”, per i quali sono state riscontrate irregolarità.
Per riprendere brevemente il quadro normativo dell’agevolazione, rimasta in vita per il solo 2021, l’art. 19 comma 3 del DL 73/2021 aveva consentito, in alternativa alla classica fruizione del beneficio a riduzione dell’imponibile, la trasformazione del rendimento nozionale in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento medesimo le aliquote IRPEF o IRES.
In sostanza, la società di capitali che poteva fare valere per il 2021 un incremento agevolabile di cinque milioni di euro (importo massimo stabilito a questi fini) disponeva di un rendimento nozionale,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41