Cambia il modello di riversamento del credito per ricerca e sviluppo
È stata inserita la casella per la revoca dell’istanza
Ai sensi dell’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021, è prevista una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22 ottobre 2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
Il riversamento, quindi, non è consentito per i crediti che originano da frodi o condotte simulate, oppure quando non si è in possesso della documentazione giustificativa del credito.
Nelle altre fattispecie la procedura è ammessa e viene meno anche la punibilità del reato, cosa importante considerato che la soglia di punibilità prevista dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è di appena 50.000 euro.
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