Pagamenti elettronici sanzionati come l’omesso invio dei dati nelle indagini bancarie
Escluso direttamente dalla norma il cumulo giuridico
Il primo comma dell’art. 10 del DLgs. 471/97 punisce con una sanzione che va da 2.000 a 21.000 euro l’omessa trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti in occasione delle indagini bancarie e, in particolare, ai sensi dell’art. 32 comma 1 n. 7 del DPR 600/73 e dell’art. 51 comma 2 n. 7 del DPR 633/72 nell’esercizio dei poteri inerenti alle imposte sui redditi e all’IVA.
Uguale sanzione viene corrisposta nelle ipotesi in cui i documenti non rispondano al vero o siano incompleti.
Nei successivi periodi della disposizione viene precisato che si considera omessa la trasmissione del documento non eseguita nel termine prescritto (in caso di indagini finanziarie, il termine non può essere inferiore a 30 giorni, prorogabile di ulteriori 20) e che la sanzione ...
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