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IMPRESA

Prova rigorosa per il dolo dell’amministratore senza deleghe

Il giudice deve valutare i segnali di allarme, che devono essere inequivocabili

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 22 maggio 2024

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Il tema della responsabilità penale dell’amministratore senza deleghe riveste una particolare delicatezza.
Nella sentenza n. 20153 depositata ieri, la Cassazione si sofferma sulla necessaria prova dell’elemento soggettivo per chi riveste un tale ruolo, in un caso di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (art. 223 comma 2 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019). In particolare, era stato contestato l’occultamento in alcuni bilanci annuali di perdite derivanti da plurime condotte depauperative; perdite che, ove annotate per quello che erano, avrebbero disvelato la criticità della situazione economico-patrimoniale e avrebbero determinato l’esigenza di assumere i provvedimenti consequenziali per la ricapitalizzazione della società.

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