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L’amministratore che distrae somme di denaro alla società fallita autoricicla solo se poi le reinveste

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 maggio 2024

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20152, depositata ieri, si è soffermata nell’analisi del rapporto tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e, in particolare, sulla possibilità che questi due reati concorrano.
Si evidenzia, quindi, come – alla luce della indispensabile condizione che la condotta di autoriciclaggio si collochi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto – affinché si possa distinguere tra le due condotte è necessario accertare l’esistenza di un quid pluris rispetto alla mera sottrazione della risorsa all’impresa fallita.

Di conseguenza, non può ritenersi integrato anche il reato di autoriciclaggio in caso di mero trasferimento di somme (oggetto di distrazione) dalla società fallita a favore di imprese operative.

L’autoriciclaggio, invece, viene in rilievo quando, successivamente, si proceda al reinvestimento del tutto in attività economiche, finanziarie o speculative, ostacolandone la ricerca.

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