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Agevolazioni solo per l’edilizia residenziale sovvenzionata

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 maggio 2024

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Le agevolazioni previste dall’art. 32 comma 2 del DPR 601/73, consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, si applicano agli atti e ai contratti relativi all’attuazione di programmi di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al Titolo IV della L. 865/1971 e, essendo oggetto di stretta interpretazione, non ai contratti funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia convenzionata e agevolata, di cui al Titolo V della medesima legge.
Lo ricorda la Cassazione, con la sentenza n. 14882 pubblicata ieri.

Secondo la Suprema Corte l’agevolazione recata dall’art. 32 del DPR 601/73 è, inoltre, richiamata dall’art. 20 della L. 10/1977 che, come modificato dall’art. 1 comma 88 della L. 205/2017, la estende anche “a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. 

Tuttavia, la disposizione appena citata (entrata in vigore il 1° gennaio 2018) non può avere applicazione retroattiva, in forza dell’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e, quindi, non può trovare applicazione al caso oggetto di causa, che riguardava un atto stipulato il 31 gennaio 2017. Né può trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 193/2016), non esiste un vincolo di matrice convenzionale in ordine all’applicazione generalizzata di tale principio da parte dei singoli Stati aderenti.

Viene, infine, respinta anche la questione di legittimità costituzionale (in relazione all’art. 3 Cost.) prospettata dal ricorrente (comparando la irretroattività della norma appena citata con la norma dettata per la Provincia autonoma di Bolzano dal terzo comma del riformato art. 20 della L. 10/1977) in quanto si tratta di situazioni non comparabili (perché l’una attiene alla Provincia autonoma, mentre l’altra al comparto regionale).

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