L’archiviazione penale non rileva per il raddoppio dei termini
La decisione conferma le statuizioni del DLgs. 87/2024 di riforma delle sanzioni
Ai fini del raddoppio dei termini accertativi non rileva il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice penale.
Questo è il principio a cui è prevenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 22321 del 7 agosto 2024.
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