L’archiviazione penale non rileva per il raddoppio dei termini
La decisione conferma le statuizioni del DLgs. 87/2024 di riforma delle sanzioni
Ai fini del raddoppio dei termini accertativi non rileva il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice penale.
Questo è il principio a cui è prevenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 22321 del 7 agosto 2024.
Nel caso deciso il contribuente, a distanza di due anni dal decreto di archiviazione del procedimento penale, riceveva un avviso di accertamento fondato sulle indagini bancarie (periodo di imposta 2004) nel termine raddoppiato di cui all’art. 43 comma 3 del DPR 600/73.
Egli, in forza dell’archiviazione, sosteneva quindi l’inapplicabilità della disciplina del raddoppio di termini.
I giudici di legittimità, però, hanno condiviso la decisione del giudice di secondo grado, secondo cui l’avvenuta archiviazione della denuncia penale non è di impedimento all’applicazione ...