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Se la società è fittizia i criteri per individuare l’amministratore di fatto vanno differenziati

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 ottobre 2024

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Secondo la Corte di Cassazione i criteri per qualificare un soggetto “amministratore di fatto” vanno differenziati nel caso in cui si tratti di una società “fittizia”.

La sentenza n. 36477 depositata ieri dalla Terza sezione penale verteva su diversi reati tributari contestati ai soci occulti e amministratori di fatto di una società cooperativa. I giudici di legittimità richiamano gli indici dell’art. 2639 c.c. così come elaborati anche dalla giurisprudenza penale (tra le altre, Cass. n. 2514/2024 e Cass. n. 20052/2022).

Tuttavia viene qui precisato come laddove la società assuma il ruolo di “schermo” per l’autore materiale del reato, cioè si riveli di fatto una “cartiera”, la dimostrazione della figura dell’amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno di un ente solo formalmente operante.

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