Precisato il collegamento funzionale o strutturale per l’ENC comodante esente da IMU
L’attività istituzionale dell’ente comodatario deve essere ausiliaria a quella del comodante oppure esercitata per conto e nell’interesse dello stesso
Con l’ordinanza 6 dicembre 2024 n. 31346, la Corte di Cassazione ha reso alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per l’ente non commerciale che concede l’immobile in comodato ad altro ente non commerciale, fornendo precisazioni sul collegamento “funzionale” o “strutturale” che deve sussistere tra l’ente possessore e l’ente comodatario che utilizza l’immobile.
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, è esente dall’IMU l’immobile posseduto dall’ente non commerciale e da questo destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali (da riscontrare ex artt. 3 e 4 del DM 200/2012) delle attività istituzionali elencate
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