ACCEDI
Lunedì, 30 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Detrazione IVA solo se il soggetto passivo è obbligato verso il fornitore

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 novembre 2024

x
STAMPA

Con la sentenza relativa alla causa C-624/23, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata, fra l’altro, circa la possibilità, per una società, di detrarre un importo di IVA da essa non dovuta, ma che era stato oggetto di un contratto di prestito con la società che aveva assolto l’obbligazione tributaria.

Nel caso specifico, una società russa aveva concluso con una società bulgara un contratto per la realizzazione di lavori in Bulgaria, emettendo due fatture senza imposta, in quanto non era registrata ai fini IVA in Bulgaria. I lavori venivano però eseguiti in seguito, con destinataria altra società, costituita tra quella bulgara e una società che rappresentava la fornitrice. Solo successivamente questa richiedeva la registrazione IVA.

Accertato che la società russa avrebbe dovuto registrarsi già nel 2019, l’Amministrazione bulgara le imponeva di liquidare l’IVA sulle operazioni compiute fino alla data di registrazione effettiva, nonché di redigere apposito verbale. Da tale documento, però, emergeva che la società stessa era sia prestatrice che beneficiaria delle operazioni in questione.

La rappresentante della fornitrice otteneva poi dalla società bulgara un prestito per un importo pari all’IVA dovuta sulle due fatture, utilizzato in seguito per assolvere l’obbligazione tributaria della rappresentata.
Ora, la società bulgara computava l’importo come IVA detraibile, ma l’Amministrazione negava la detrazione, osservando anche che il fornitore non aveva diritto a rettificare la fattura emessa nel periodo in cui, erroneamente, non era registrato.

I giudici unionali confermano che nel caso rappresentato non sussistono i requisiti sostanziali per la detrazione, in quanto l’IVA non è stata pagata dalla società bulgara, né era da questa dovuta. Infatti, le operazioni erano state effettuate verso un’altra società e ciò non era messo in discussione dall’esistenza del contratto di prestito di cui sopra, il quale non costituiva un obbligo a carico della società bulgara di pagare l’IVA al fornitore.

TORNA SU