La detassazione del TFS non può applicarsi sul TFR
Con la risposta n. 225 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS) previsto dall’art. 24 del DL 4/2019.
Si ricorda che la suddetta disposizione stabilisce che l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19 comma 2-bis del TUIR sul TFS è ridotta in misura variabile (da 1,5 a 7,5 punti percentuali) in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio (per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 2019 gli intervalli temporali decorrono dalla suddetta data).
La detassazione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
In merito, l’Agenzia ritiene che:
- l’importo di 50.000 euro costituisca il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell’aliquota determinata ai sensi del citato art. 19 comma 2-bis del TUIR, indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato;
- il limite massimo di detassazione di 50.000 euro sia riferibile all’imponibile fiscale complessivo determinato ai sensi dell’art. 19 comma 2-bis, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate.
Infine, l’Agenzia sottolinea come la norma preveda espressamente la parziale detassazione solo per il TFS, senza fare alcun riferimento al TFR. Di conseguenza, tale regime agevolato non può essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del TFR.
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