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È legittima la legge sulla validità dei contratti tra privati e società di ingegneria post 1997

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 novembre 2024

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184, depositata ieri, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di L’Aquila nei confronti dell’art. 1 comma 148 prima parte della L. 124/2017. Ai sensi di tale disposizione, sono validi a ogni effetto i contratti conclusi dalla data di entrata in vigore della L. 266/97 tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative.

Il citato art. 1 comma 148 della L. 124/2017, infatti, ha natura di norma di interpretazione autentica, come risulta dai lavori preparatori, in cui si rileva che essa è chiamata a risolvere, per via interpretativa, una situazione di incertezza normativa, chiarendo che le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative potevano operare legittimamente con committenti pubblici e privati sin dall’entrata in vigore della L. 266/97, il cui art. 24 aveva abrogato il precedente divieto di esercizio della professione in forma societaria sancito dall’art. 2 della L. 1815/39.

L’art. 1 comma 148 primo periodo della L. 124/2017, inoltre, non risulta irragionevole, né può ritenersi in contrasto con l’art. 41 Cost., essendo comunque tutelate le esigenze riconducibili ai limiti dell’iniziativa economica privata.
Non può, infine, ritenersi che in precedenza vi fosse un “affidamento” sulla nullità dei contratti conclusi tra società di ingegneria e privati. Come già affermato dalla stessa Consulta, infatti, non è pensabile che chi abbia concluso un contratto pretenda di sottrarsi alle relative obbligazioni assumendo di aver scientemente fatto affidamento su un difetto del contratto stesso.

La Consulta ha altresì sancito l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte con riferimento all’art. 1 comma 148 seconda parte e comma 149 della L. 124/2017.

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