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Dalla Cassazione chiarimenti su Quota 100 e diritto alla percezione dell’indennità di fine servizio

/ REDAZIONE

Martedì, 2 settembre 2025

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Con la sentenza n. 24289 di ieri, 1° settembre 2025, la Cassazione ha statuito come, in materia di collocamento in pensione anticipata secondo la c.d. “Quota 100”, il diritto alla percezione dell’indennità di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sorge, di norma, con la cessazione del rapporto di lavoro, benché il pagamento venga ex lege differito al momento nel quale il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria.

In conseguenza di ciò, l’ex coniuge divorziato, che percepisce l’assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze, consegue il diritto a percepire una quota di detta indennità, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis della L. 898/70, con la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro, fermo restando che costituisce condizione dell’azione l’effettiva percezione da parte di quest’ultimo della menzionata indennità.

Inoltre, la Corte ha chiarito che, in tema di divorzio, il diritto alla quota dell’indennità di fine servizio, spettante ex art. 12-bis della L. 898/70, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze; ciò nel caso in cui il decesso dell’avente diritto intervenga in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro sia ex lege previsto alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell’azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

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