ACCEDI
Venerdì, 24 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Somme percepite a titolo di NASpI escluse dal regime degli impatriati

/ REDAZIONE

Martedì, 2 settembre 2025

x
STAMPA

Non sono agevolabili in virtù del vecchio regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 le somme corrisposte a titolo di NASpI, le quali devono quindi essere assoggettate a tassazione per l’intero importo. È questo il chiarimento fornito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 228 del 1° settembre 2025.

L’Agenzia ricorda che sono ammessi al beneficio di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi di impresa. A commento, la circ. n. 17/2017 ha precisato che “sono altresì agevolabili le somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In base a quanto chiarito dalla C.M. n. 326/97 (§ 1.5) e dalla circ. n. 9/2014 (§ 1.3) le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente (erogate dall’INPS o da altri enti, sostituti d’imposta), agli effetti dell’IRPEF, costituiscono redditi di tale categoria, imponibili secondo le regole proprie stabilite per i redditi sostituiti.

La “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” di cui all’art. 1 del DLgs. 22/2015 costituisce un’indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Si tratta quindi di somme non corrisposte a fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa ma a fronte della cessazione del rapporto di lavoro; pertanto, ad avviso dell’Agenzia, le stesse non sono agevolabili in base al regime degli impatriati, diretto a incentivare lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia.

TORNA SU