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FISCO

Definiti i requisiti per la rappresentanza diretta in Dogana

Con la circolare pubblicata ieri l’Agenzia ha fornito degli aggiornamenti in materia

/ Valeria BALDI

Giovedì, 4 settembre 2025

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Con la circ. 2 settembre 2025 n. 22, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato le istruzioni già fornite con la circolare n. 20/2024, in ordine alle condizioni per l’esercizio della rappresentanza doganale.
L’Agenzia ha ribadito il principio, stabilito dall’art. 18 del Codice doganale unionale (CDU - Reg. Ue n. 952/2013), secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali.
La rappresentanza, si ricorda, può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nel territorio unionale, tuttavia, l’art. 31 comma 4 delle disposizioni attuative complementari al CDU, allegate al DLgs. 141/2024, prevede che lo stesso debba farsi rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta.

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’operatore non stabilito deve essere il solo soggetto per conto del quale viene effettuata l’operazione doganale. Il rappresentante indiretto nominato dall’operatore non stabilito, pertanto, non può nominare, a sua volta, una terza persona come rappresentante doganale, poiché in tal caso quest’ultimo non agirebbe per conto dell’effettivo importatore della merce.

Con riferimento alla rappresentanza diretta, tale istituto è stato disciplinato dal legislatore nazionale nell’art. 31 dell’Allegato al DLgs. 141/2024, subordinandola al rilascio di un’abilitazione, in presenza delle specifiche condizioni indicate nella norma.
Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, i Centri di assistenza doganale (CAD) e gli operatori economici autorizzati AEO.

Per tali soggetti, l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente all’ottenimento, rispettivamente, della patente di spedizioniere doganale, dell’autorizzazione all’esercizio del CAD e dell’autorizzazione AEO, previa presentazione da parte del soggetto di espressa richiesta secondo l’apposito modello, e permane in relazione al mantenimento dei rispettivi requisiti.

I soggetti che non rientrano nelle suindicate categorie devono presentare apposita istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente, in relazione al luogo in cui è stabilito il proprio domicilio fiscale, il quale verifica, con riferimento ai tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 31 comma 2 dell’Allegato al DLgs. 141/2024, ossia:
- l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al successivo articolo 33, comma 1, lett. c) e d);
- l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; e
- il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.

Con riferimento all’assolvimento dell’ultima condizione, la circolare in commento, a integrazione di quanto indicato nella precedente circolare n. 20/2024, ha recepito il contenuto della determinazione direttoriale 25 luglio 2025 n. 506849, stabilendo che:
- il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta. In particolare, un numero pari ad almeno il 30% annuo delle suddette 300 dovrà consistere in dichiarazioni doganali per il regime di immissione in libera pratica;
- il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia.

Relativamente alle condizioni per il mantenimento dell’abilitazione all’esercizio della rappresentanza diretta, il titolare è tenuto a effettuare almeno 100 dichiarazioni doganali per anno solare in qualità di rappresentante – sempre con l’utilizzo del proprio codice EORI – unitamente alla dimostrazione di aver frequentato, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie oggetto dei corsi accreditati dall’Agenzia.

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