La rinuncia all’indennità di mancato preavviso non fa venir meno l’obbligo contributivo
La volontà negoziale non può incidere sul diritto dell’Ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata
L’indennità sostitutiva del preavviso deve ritenersi assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24416/2025.
Nel caso di specie, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, la Corte d’Appello di Bologna era giunta ad accogliere il gravame presentato da un’impresa, dichiarando l’insussistenza dell’obbligo contributivo della stessa con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso non corrisposta a tredici lavoratori licenziati tra il 2012 e il 2013. A sostegno di questa conclusione, la ...
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