Nella divisione endoesecutiva vendita delegabile anche a commercialisti e avvocati
Le norme che regolano redazione e approvazione del progetto di divisione e sorteggio delle quote si riferiscono invece alla sola figura del notaio
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 65-2024/PC, ha esaminato il ruolo dei professionisti nell’ambito della divisione endoesecutiva, vale a dire quella che è effettuata incidentalmente al processo esecutivo.
Si ricorda che la parentesi del giudizio di divisione può aprirsi nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata nei casi in cui il pignoramento abbia colpito la quota spettante al debitore su un bene indiviso, ossia ancora oggetto di comunione con altri soggetti che non sono debitori del creditore o che, pur essendo tali, non sono stati destinatari dell’azione esecutiva.
Il pignoramento di beni indivisi, espressamente consentito dall’art. 599 comma 1 c.p.c., comporta, innanzitutto, l’obbligo di notificare ai comproprietari un avviso
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